Portogruaro,  
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L'art. 12 del D.L. 4 Dicembre 2011 n.201 convertito in Legge 22 Dicembre 2011 n.214, in vigore dal 6.12.2011, stabilisce che le limitazioni all'uso del contante e dei titoli al portatore sono adeguate all'importo di € 1.000,00 (mille/00). Ciò comporta il divieto di trasferimento di denaro contante, libretti di deposito bancari o postali al portatore, di importo pari o superiore a 1.000,00 (mille/00) euro tra soggetti diversi. Le operazioni superiori a tale soglia debbono avvenire solo per il tramite di banche, moneta elettronica e poste italiane. Per espressa previsione normativa l'importo di 1.000,00 euro deve essere considerato "complessivamente", evitando l'aggiramento con operazioni in contanti frazionate di importo inferiore a tale limite. Pertanto, anche i salari e stipendi superiori al predetto limite vanno pagati con assegno bancario o circolare "non traferibile", bonifico bancario o altre modalità "tracciabili".

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